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Sez. 4, Sentenza n. 1878 del 30/06/1997 Cc. (dep. 17/07/1997) Rv. 208544 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Pluralità di reati contestati - Custodia che deve protrarsi per uno dei reati - Interesse ad ottenere il provvedimento di scarcerazione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208544-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

L'imputato non ha diritto ad ottenere il provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare quando la custodia stessa debba protrarsi per altro o altri reati; infatti, in tale ipotesi il provvedimento di scarcerazione ha natura puramente dichiarativa di una situazione processuale già verificatasi "ope legis" e priva di qualsiasi effetto immediato, dovendo proseguire lo stato di privazione della libertà.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)