Sez. 4, Sentenza n. 1878 del 30/06/1997 Cc. (dep. 17/07/1997) Rv. 208544 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Pluralità di reati contestati - Custodia che deve protrarsi per uno dei reati - Interesse ad ottenere il provvedimento di scarcerazione - Sussistenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
L'imputato non ha diritto ad ottenere il provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare quando la custodia stessa debba protrarsi per altro o altri reati; infatti, in tale ipotesi il provvedimento di scarcerazione ha natura puramente dichiarativa di una situazione processuale già verificatasi "ope legis" e priva di qualsiasi effetto immediato, dovendo proseguire lo stato di privazione della libertà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)