Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 30/01/2014 Cc. (dep. 28/02/2014) Rv. 259113 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Pluralità di reati contestati - Custodia che deve protrarsi per la fattispecie più grave - Interesse ad ottenere il provvedimento di scarcerazione - Sussistenza - Esclusione - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la restrizione dello "status libertatis" debba protrarsi per altro reato più grave, l'imputato non ha interesse ad ottenere un provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase della custodia cautelare in ordine al reato meno grave, salvo che prospetti l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'adozione di tale pronuncia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)