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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 499 del 1989

Decisione
decisa il 1989-10-26, depositata il 1989-11-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:499
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14220

  • Radiotelevisione e servizi radioelettrici
  • Televisione
  • Mancata ricezione di programmi
  • Pagamento del canone di abbonamento
  • Obbligatorietà
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 535/1988, O.n. 219/1989.

Norme impugnate

  • art. 10 r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246
  • art. 25 r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246
  • legge 4 giugno 1938, n. 880
  • art. 15, comma 2, legge 14 aprile 1975, n. 103
  • art. 1 r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Aschbacher-Berger Cecilia e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (URAR), iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n.103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione).
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita alla sentenza n. 535 del 1988 che già l'aveva dichiarata non fondata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione) promossa, con due identiche ordinanze del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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