diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 19914 del 12/12/2018 Cc. (dep. 09/05/2019) Rv. 275963 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sequestro preventivo - Provvedimenti inerenti il pagamento dell’amministratore giudiziario - Appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275963-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In materia di sequestro preventivo, non è impugnabile con le forme dell'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. l'atto di liquidazione del compensi in favore dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati, intervenuto in fase di esecuzione della misura cautelare reale, trattandosi di atto avente natura sostanzialmente amministrativa, concernente le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pagamento costituisce esplicazione di un dovere di carattere privatistico che attiene alla remunerazione di un servizio svolto in favore di un soggetto risultato, in esito alla procedura, il titolare dei beni sequestrati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)