Sez. 3, Sentenza n. 39181 del 28/05/2014 Cc. (dep. 24/09/2014) Rv. 260381 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo - Appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. - Oggetto - Provvedimenti di ordinaria amministrazione - Nomina o revoca del custode - Impugnabilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non impugnabili con l'appello cautelare le modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria e gli eventuali profili di negligenza dell'amministratore nella gestione dei beni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)