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Sez. 1, Sentenza n. 11662 del 19/11/1998 (Rv. 520832 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Controversia relativa - Previa nomina di un commissario speciale per conflitto di interessi - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520832-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

In caso di concordato preventivo, a differenza di quanto si verifica nella ipotesi di fallimento, il debitore non perde del tutto la sua capacità sostanziale e processuale in ordine ai rapporti patrimoniali, che continua ad esercitare in forma attenuata, mentre il commissario giudiziale assolve solo un compito di vigilanza. Ne consegue che nessun conflitto di interessi è ipotizzabile con la procedura nella ipotesi di controversia in ordine al compenso dello stesso commissario speciale, e, pertanto, non si pone alcuna necessità di nomina di un curatore speciale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)