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Sez. 5, Sentenza n. 6211 del 16/03/2007 (Rv. 597037 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Debitore ammesso al concordato - "Spossessamento attenuato" - Amministrazione e disponibilità dei beni - Conservazione - Legittimazione processuale - Conservazione - Anche per i rapporti tributari.
Stato
decisa il 2007-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597037-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE

Il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno "spossessamento attenuato", in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 l. fall. per il fallimento. Ne consegue che, come il debitore è parte in senso sostanziale di tutti gli atti che concernano il suo patrimonio, così lo rimane anche per i rapporti tributari, che pertanto a lui fanno direttamente capo, e sui quali è legittimato processualmente a interloquire.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)