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Sez. 1, Sentenza n. 3527 del 21/03/1992 (Rv. 476385 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni | Unificazione ai fini della sanzione - Ammissibilità - Condizione - Ipotesi di condotte distinte - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476385-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni

In tema di infrazioni amministrative, l'unificazione, ai fini della sanzione, di più violazioni di diverse disposizioni o della stessa disposizione, ai sensi dell'art. 8 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, riguarda l'ipotesi in cui la pluralità di violazioni discenda da un'unica condotta, e, pertanto, non opera nel caso di condotte distinte.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)