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Sez. 1, Sentenza n. 9270 del 08/11/1994 (Rv. 488443 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Assunzione - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sull'assunzione dei lavoratori per il tramite dell'ufficio di collocamento - Omessa comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto - Commissione di entrambe le violazioni da parte dello stesso datore di lavoro - Disciplina della continuazione ex art. 8 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488443-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)

Con riguardo alle sanzioni amministrative previste, in materia di collocamento di lavoratori agricoli, dall'art. 27 legge 28 febbraio 1987 n. 56, per i datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento e per quelli che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto, al datore di lavoro che commetta entrambe le violazioni non è applicabile l'art. 8 legge 24 novembre 1981 n. 689(che consente l'unificazione, ai fini della sanzione, di più violazioni che prevedono sanzioni amministrative), atteso che tale disposizione presuppone l'unicità dell'azione od omissione, disciplinando il concorso formale di illeciti, e non anche il concorso materiale, mentre i due suddetti illeciti, i quali sono previsti da distinti commi del citato art. 27 e sono puniti con sanzioni autonome, non possono essere realizzati con una sola azione od omissione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 27/02/1987 num. 56 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)