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Sez. 5, Sentenza n. 23251 del 29/04/2014 Ud. (dep. 04/06/2014) Rv. 262384 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Elemento soggettivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262384-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2 legge. fall.), l'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tanto più quando l'omissione è contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, poichè in detta ipotesi è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)