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Sez. 5 - , Sentenza n. 26613 del 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276910 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Elemento soggettivo – Accertamento – Criteri - Irreperibilità del fallito – Sufficienza – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276910-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.; né può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un "posterius" rispetto al fatto-reato. (Nella fattispecie, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)