Sez. L, Sentenza n. 364 del 16/01/1987 (Rv. 450112 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Al fine della liquidazione dell'indennità di fine rapporto in favore dei dipendenti dell'e.N.E.L., dev'essere computata, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione inderogabilmente stabilito dall'art. 2121 cod. civ., anche la indennità di trasferta forfettizzata, prevista dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento di attività in zona extraurbana, qualora, alla stregua dell'interpretazione del complesso delle Disposizioni contrattuali compiuta dal giudice del merito, risulti che tale indennità costituisce non un rimborso di spese ma un elemento retributivo con i caratteri della continuità e della determinabilità, essendo in contrario irrilevanti sia la qualificazione contrattuale della stessa indennità come rimborso di spese sia la sua mancata inclusione, da parte della disciplina collettiva, fra gli elementi computabili per la Determinazione dell'indennità di anzianità. (Conf 1074/84, mass n 433231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)