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Sez. U, Sentenza n. 1074 del 13/02/1984 (Rv. 433231 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO - INDENNITÀ DI "TRASFERTA FORFETTIZZATA" - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433231-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - COMPUTO - INDENNITÀ DI "TRASFERTA FORFETTIZZATA" - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Al fine della liquidazione dell'indennità di fine rapporto in favore dei dipendenti dell'ENEL, deve essere computata, in applicazione della norma inderogabile di cui all'art. 2121 cod. civ., anche l'indennità di "trasferta forfettizzata", prevista dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento di attività in zone extra-urbane, qualora, alla stregua della interpretazione del complesso dei patti di detta contrattazione, insindacabilmente affidata al giudice del merito, l'indennità medesima risulti costituire non un rimborso di spese, ma un elemento non occasionale e predeterminato o predeterminabile della retribuzione (nella specie, in considerazione del fatto che la "trasferta forfettizzata", pur se non inclusa nelle mensilità aggiuntive, veniva corrisposta anche durante i periodi di assenza dal lavoro ed anche quando il dipendente poteva usufruire della mensa aziendale). (V 2899/82, mass n 420793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)