Sez. 3, Sentenza n. 1721 del 26/09/1970 (Rv. 347669 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTEGNO PROCESSUALE - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTEGNO PROCESSUALE - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'interpretazione del contegno processuale delle parti e la deduzione da esso di argomenti di prova, costituiscono un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita, se, il suo Esercizio non risulti inficiato da errori logici e giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)