Sez. 2, Sentenza n. 2883 del 05/11/1973 (Rv. 366487 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
A norma dell'art 116 cod proc civ, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito richiamarsi, ai fini della decisione, al contegno processuale delle parti e trarre da esso argomenti, se non diretti elementi, di prova. (V 496/71, mass n 350088; 1721/70, mass n 347669).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)