Sez. 1, Sentenza n. 4770 del 28/02/2007 (Rv. 595001 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Fideiussore del fallito - Azione di regresso - Eccezione di inefficacia della garanzia - Prova dell'onerosità - Atto scritto avente data certa - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
Nel giudizio di insinuazione tardiva promosso dal fideiussore che ha pagato un debito del fallito, qualora il curatore del fallimento abbia eccepito l'inefficacia della garanzia ai sensi dell'art. 64 della legge fall., la prova della sussistenza di un apprezzabile interesse del fideiussore, necessaria affinché la concessione della garanzia possa essere qualificata come atto a titolo oneroso, dev'essere fornita mediante atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento: il curatore, infatti, riveste la qualità di terzo, tanto rispetto al fallito quanto rispetto ai creditori di quest'ultimo, sia in sede di formazione dello stato passivo e dello stato delle revindiche del fallimento che in sede di revocatoria degli atti a titolo gratuito od oneroso compiuti dal fallito, onde in entrambi i casi è necessaria, in applicazione dell'art. 2704 cod. civ., la certezza della data nelle scritture allegate come prova della pretesa fatta valere nei confronti del fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 2704, Cod. Civ. art. 1950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)