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Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 28/05/1998 (Rv. 515866 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Prestazione di garanzia - Valutazione di gratuità od onerosità - Criteri - Art. 2901 cod. civ. - Inapplicabilità - Valutazione caso per caso - Necessità.
Stato
decisa il 1998-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515866-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO

Si ricava dal testo dall'art. 2901 cod. civ., che il criterio dettato, dal terzo comma della stesso disposizione per individuare la natura onerosa o gratuita di una prestazione di garanzia, ricollegandosi alla contestualità o meno con il credito garantito, non è applicabile in sede fallimentare, ove, nell'assenza di analoghi criteri negli artt. 64 e 67 della legge fallimentare, la gratuità (od onerosità) va valutata caso per caso, con esclusivo riguardo alla posizione del garante e agli effetti che l'atto, ovvero, eventualmente, altri ad esso funzionalmente collegati, abbiano determinato nel suo patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)