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Sez. L, Sentenza n. 4018 del 04/12/1975 (Rv. 378311 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - DEL DATORE DI LAVORO - PER LA QUOTA GRAVANTE SUL LAVORATORE - AZIONE GENERALE DI RIPETIZIONE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - TARDIVO VERSAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI RIPETIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378311-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - DEL DATORE DI LAVORO - PER LA QUOTA GRAVANTE SUL LAVORATORE - AZIONE GENERALE DI RIPETIZIONE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - TARDIVO VERSAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI RIPETIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'art 19 della legge 4 aprile 1952 n 218 (sull'Assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e superstiti) - nel disporre, con norma richiamata dalla legge 9 novembre 1955 n 1122 (sul trattamento previdenziale dei giornalisti) che il datore di lavoro e responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore e puo, inoltre, trattenere tale quota sulla retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce - prevede una speciale ipotesi di rivalsa diretta che non preclude al datore di lavoro che non se ne sia avvalso, ma che, tuttavia, abbia pagato tempestivamente i contributi previdenziali, di esercitare l'Azione generale di rivalsa che spetta a chiunque abbia adempiuto un debito altrui ed e proponibile, nel termine prescrizionale di dieci anni; ove invece, l'imprenditore non abbia versato i suddetti contributi nel termine di legge, poiche, in tal caso, l'obbligazione contributiva grava, a norma dell'art 23 della citata legge 4 aprile 1952 n 218, esclusivamente sul datore di lavoro, come debito proprio, anche per la parte gia a carico dei lavoratori, la suddetta Azione generale di rivalsa puo essere proposta nei confronti di quest'ultimo soltanto nel caso in cui si accerti che il ritardo nell'adempimento non e imputabile a colpa del datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)