Sez. L, Sentenza n. 3218 del 06/06/1979 (Rv. 399586 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - QUOTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI - PAGAMENTO ANTICIPATO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE A TITOLO DI AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - MANCANZA DI PRECLUSIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - QUOTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI - PAGAMENTO ANTICIPATO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE A TITOLO DI AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - MANCANZA DI PRECLUSIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA.*
Le quote dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, e corrisposte anticipatamente dal datore di lavoro, non sono soggette a contribuzione, a titolo di aumento della retribuzione, quando, in pendenza del termine della prescrizione ordinaria, l'Esercizio del diritto di rivalsa da parte del datore di lavoro non sia precluso per espresso patto intervenuto con i dipendenti o per rinunzia da parte del predetto ad esercitare la rivalsa. (V 2629/76, mass n 381420; (V 4018/75, mass n 378311).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)