Sez. 5, Sentenza n. 14291 del 19/06/2009 (Rv. 608498 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Indennità di trasferta - Riconducibilità - Conseguenze - Assoggettamento ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell'espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all'istituto della indennità di trasferta, attesa la natura mista di quest'ultima, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta; ne consegue l'assoggettamento di dette somme al regime IRPEF dettato per l'indennità di trasferta, "ratione temporis", dall'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995 n. 85 e, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 48, comma 5, del medesimo decreto, nel testo sostituito del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (ora, art. 51, comma 5, del TUIR, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 33, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)