Sez. 5, Sentenza n. 1798 del 28/01/2005 (Rv. 581667 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di trasferta - Natura retributiva - Soggezione ad IRPEF - Nei limiti fissati dall'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento - Fattispecie - Somme corrisposte agli ispettori del Ministero del lavoro per lo svolgimento di attività svolte fuori sede.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di redditi di lavoro dipendente, l'indennità di trasferta percepita dal lavoratore ha natura retributiva e deve, pertanto, essere assoggettata ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile "ratione temporis", e cioè in quello anteriore alla sostituzione operata dall'art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ovvero in quello da essa risultante. Alla luce del principio generale posto dal primo comma dello stesso art. 48 del t.u.i.r., il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi percepiti nel periodo d'imposta, in dipendenza del rapporto di lavoro, sicché per escludere tale natura reddituale è necessaria o una espressa previsione di legge in senso contrario, o la prova, che spetta al lavoratore fornire, che si tratta di somme percepite esclusivamente a titolo di rimborso spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro, ed eccedenti la misura normale delle spese di produzione del reddito stabilita dall'art. 13, primo comma, del t.u.i.r. Per le attività svolte fuori sede che diano diritto alla percezione della cd. indennità di trasferta, in particolare, rientrando nella normalità che il lavoratore sopporti spese superiori a quelle ordinarie, si è inteso, con le disposizioni dell'art. 48, quarto comma (ora quinto), del t.u.i.r., agevolare il contribuente, prevedendo espressamente che le somme percepite in virtù della detta indennità siano in parte non imponibili, perché forfettariamente destinate a coprire le particolari spese affrontate, stabilendo però nel contempo che, ove esse (essenzialmente le spese di alloggio e vitto) non siano sopportate dal dipendente (per essere, magari, i relativi servizi offerti dal datore di lavoro), o siano rimborsate specificamente, la quota di non tassabilità dell'indennità di trasferta percepita sia ridotta rispetto a quanto previsto in via ordinaria (con specifico riferimento alle somme corrisposte dal Ministero del lavoro agli ispettori per lo svolgimento di attività fuori sede, il problema della loro tassabilità va risolto verificando se, ed in quale misura, esse rivestano genericamente natura di indennità di trasferta, o piuttosto, anche solo in parte, di rimborso di spese per vitto, alloggio o altro, specificamente spettanti al dipendente).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)