Sez. 3, Sentenza n. 5346 del 04/10/1988 (Rv. 459991 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETÀ - DAVANTI AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ ASSOLUTA - COMPETENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETÀ - DAVANTI AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ ASSOLUTA - COMPETENZE.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, comprese quelle relative a rapporti agrari, qualora il procedimento si svolga davanti ad organo collegiale (nella specie, la Sezione specializzata agraria), la inosservanza del divieto (desumibile dal terzo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.) di delegare un atto istruttorio ad un membro del collegio, comporta che l'atto, posto così in essere in una condizione di difettosa Costituzione del giudice (art. 158 cod. proc. civ.), sia viziato da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Conf 9225/87, mass n 456436).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)