Sez. 3, Sentenza n. 21824 del 29/07/2025 (Rv. 675450-01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Assicurazione - Patti contrattuali prevedenti franchigie o scoperti - Proposizione dell'eccezione in modo analitico e circostanziato - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di contenere la condanna "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti" - Ammissibilità - Esclusione - Omessa pronuncia - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE - In genere. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA - In genere.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto tema in decisione, suscettibile di essere posta in esecuzione senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione; ne consegue che non è ammissibile - e giustamente il giudice non la prende in esame - l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto si limita a chiedere che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti".
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)