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Sez. 3, Ordinanza n. 18585 del 08/06/2026 (Rv. 679038-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Patti contrattuali prevedenti franchigie o scoperti - Proposizione dell'eccezione in modo analitico e circostanziato - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di contenere la condanna "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti" - Ammissibilità - Esclusione - Omessa pronuncia - Esclusione - Conseguente preclusione in appello. PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679038-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE

L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto thema decidendum, suscettibile di essere eseguita senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione, con la conseguenza che l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto chieda che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti " è inammissibile e, come tale, da considerare come non proposta, restando precluso, nel giudizio di appello, discutere dell'estensione della copertura assicurativa.

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)