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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10967 del 05/05/2017 (Rv. 644162 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente - Efficacia - Art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (come modificato dall’art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) - Termine dilatorio di trenta giorni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644162-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (come modificato dall'art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), le variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, sicchè è regolare la notifica dell'atto effettuata entro il predetto termine dilatorio al precedente luogo di residenza del contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 27 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)