Sez. 3, Sentenza n. 24427 del 25/05/2011 Cc. (dep. 17/06/2011) Rv. 250612 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - D.Lgs. n. 205 del 2010 - Perdita della qualifica di rifiuto - Requisito del valore economico - Esclusione - Semplice esistenza di un mercato o di una domanda - Sufficienza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il requisito del valore economico, richiesto per la cessazione della qualità di rifiuto dall'abrogato art. 181 bis, comma primo, lett. e) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le materie, sostanze e prodotti secondari (cosiddette M.P.S.), non è più previsto dal nuovo art. 184 ter, comma primo, lett. b), del citato decreto che, tra le condizioni necessarie per la cessazione della indicata qualità, richiede solo che vi sia un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 ter, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)