Sez. 3, Sentenza n. 41075 del 01/10/2015 Cc. (dep. 13/10/2015) Rv. 265165 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Cessazione della qualifica di rifiuto - Presupposti - Attività di recupero del materiale - Necessità - Anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205 del 2010 - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La cessazione della qualifica di rifiuto di un materiale, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 181-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 184-ter del medesimo D.Lgs., ad opera, rispettivamente, degli art. 39 e 12 del D.Lgs. n. 205 del 2010, presuppone necessariamente una pregressa attività di recupero dello stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la qualifica di rifiuto speciale pericoloso con riferimento al "pastello di piombo", in mancanza di accertamenti sulla sottoposizione del prodotto ad una operazione di recupero secondo i parametri previsti dalla specifica normativa in vigore, rappresentata dal D.M. n. 161 del 2002). (Conf. n. 41076 del 2015, non mass.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 181 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 ter, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 25/07/2010 num. 151
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)