Sez. 3, Sentenza n. 25405 del 03/12/2009 (Rv. 610433 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Ambito oggettivo - Terreno destinato dal piano regolatore a scopo accessorio rispetto a destinazione non agricola - Ammissibilità della prelazione - Esclusione - Adiacenza del fondo offerto in vendita a zona agricola - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad area destinata a fascia di rispetto stradale.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
L'esclusione della prelazione in materia agraria, prevista dall'art. 8, comma secondo, della legge 26 maggio 1965, n. 590, nei casi in cui il terreno offerto in vendita sia destinato dal piano regolatore ad utilizzazione diversa da quella agricola, si applica non solo ai terreni destinati ad insediamenti edilizi od industriali, ma anche agli spazi a questi complementari, ivi comprese le zone di protezione (c.d. fasce di rispetto) poste ai margini delle strade, perché la funzione complementare di queste aree le assoggetta alla medesima disciplina urbanistica prevista per gli spazi destinati alle opere principali, sottraendole alla preesistente destinazione agricola, senza che ai fini dell'esercizio della prelazione possa rilevare né l'astratta possibilità di una loro temporanea utilizzazione agricola di mero fatto, né la loro vicinanza ad aree destinate a scopo agricolo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)