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Sez. 3, Sentenza n. 4797 del 06/03/2006 (Rv. 587477 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Terreni destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica in base a piani regolatori o altri strumenti di pianificazione urbanistica - Esercitabilità del diritto di prelazione - Esclusione - Accertamento delle predette destinazioni - Criteri.
Stato
decisa il 2006-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587477-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Ai fini della operatività del disposto del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - che esclude la prelazione a favore dell'affittuario coltivatore diretto allorché il fondo oggetto dell'alienazione sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica sulla base di piani regolatori o di altri strumenti di pianificazione urbanistica - non è necessaria la certezza di uno sfruttamento del terreno diverso da quello agricolo, essendo invece sufficiente la possibilità di tale sfruttamento (come nel caso della destinabilità a verde pubblico), senza alcuna distinzione tra destinazioni primarie e sussidiarie e senza che occorra ulteriormente accertare se la nuova destinazione abbia un grado di determinatezza, stabilità e sicurezza tale da renderla definitiva e irreversibile.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)