Sez. 1, Sentenza n. 1153 del 21/04/1971 (Rv. 351266 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER FALLIMENTO DI UNA PARTE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE - CONDANNA ALLE SPESE DELL'ALTRA PARTE SOCCOMBENTE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER FALLIMENTO DI UNA PARTE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE - CONDANNA ALLE SPESE DELL'ALTRA PARTE SOCCOMBENTE - LIMITI.*
Nell'ipotesi in cui, dichiaratosi interrotto il procedimento per il fallimento di una delle parti costituite, il curatore del fallimento, nei confronti del quale il processo sia stato riassunto, non si sia costituito, l'altra parte, rimasta soccombente, puo essere condannata alle spese giudiziali relative alle attivita processuali svolte dal fallito fino alla dichiarazione di interruzione del procedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)