Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19704 del 25/07/2018 (Rv. 650204 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo in favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite post-trasfusionale - Indennizzo aggiuntivo ex art. 7 della l. n. 210 del 1992 - Presupposti - Decadenza ex art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di danni irreversibili da emotrasfusioni, l'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 7 della l. n. 210 del 1992, si configura quale prestazione accessoria ed autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 1 della medesima legge, che ne costituisce mero presupposto, necessitando di un ulteriore elemento costitutivo qual è la derivazione eziologica dalla trasfusione di una seconda malattia con distinto esito invalidante, nonché di apposita domanda amministrativa. Pertanto, il termine triennale di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, previsto per l'indennizzo ex art. 1 della medesima legge, non si estende all'indennizzo aggiuntivo, considerato il carattere eccezionale delle norme sulla decadenza, inapplicabili oltre i casi espressamente previsti.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 7 com. 1, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 546 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 641 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)