Sez. L, Sentenza n. 6500 del 23/04/2003 (Rv. 562444 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO - IN GENERE | Epatiti post - trasfusionali - Indennizzo ex legge n. 210 del 1992 - Termine relativo di decadenza - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Termine di prescrizione ordinario - Applicabilità - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 328 del 1997.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO - IN GENERE
Il termine di decadenza previsto dall'art. 3 della legge n.210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post - trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post - trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n.238 del 1997, la domanda è proponibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)