diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2970 del 19/09/1968 (Rv. 335785 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO- DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - FORMA.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335785-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO- DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - FORMA.*

L'art. 346 cod. proc. civ. commina la decadenza delle domande ed eccezioni non accolte e non esaminate dal giudice di primo grado, che non siano state riproposte in appello. Per assolvere tale Onere l'appellante non e tenuto al rispetto di alcuna speciale formalita basta che dall'atto di appello e dai motivi di gravame (complessivamente valutati) risulti inequivoca la sua volonta di voler sottoporre una determinata questione all'esame od al riesame del giudice di secondo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)