Sez. 3, Sentenza n. 1357 del 08/09/1970 (Rv. 347085 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE - EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - FORMA*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE - EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - FORMA*
Per la riproposizione in appello, ai sensi dell'art 346 cod proc civ, delle domande e delle eccezioni disattese in primo grado, non e necessario l'uso di formule sacramentali, ma e sufficiente che, dal complesso dei motivi e delle difese svolte nell'atto di appello, risulti in modo non equivoco la volonta di sottoporre tali domande ed eccezioni all'esame del giudice di secondo grado. (Conf 3666, 68, mass n 336962 3169, 68, mass n 336084 2970, 68, mass n 335785).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)