Sez. 6, Sentenza n. 1605 del 26/04/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201700 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Valutazione autonoma degli elementi acquisiti nel corso di un procedimento in istruttoria - Legittimità - Chiamata di correo - Necessità di riscontri esterni - Esclusione - Affinità con il giudizio operato in sede di emissione delle misure cautelari e non della formazione della prova in dibattimento.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
In tema di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, se la pendenza di un procedimento penale per associazione di stampo mafioso non è di per sè sufficiente a legittimare l'applicazione delle misure, nondimeno il Tribunale deve valutare autonomamente gli elementi emergenti dal procedimento sotto il profilo delle esigenze proprie del processo di prevenzione e in tale sede non è richiesto che la chiamata di correo sia necessariamente accompagnata da quei riscontri estrinseci individualizzati necessari per la sua utilizzazione ai fini della formazione della prova dibattimentale, purché non vi sia ragione di sospettare che l'accusa a carico del chiamato possa essere stata fuorviata da ragioni personali. L'affinità tra i giudizi indiziari e prognostici propri dell'emissione delle misure cautelari e dell'applicazione delle misure di prevenzione inducono infatti ad applicare anche a quest'ultima ipotesi i criteri elaborati in tema di applicazione delle misure cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)