Sez. 2, Sentenza n. 1976 del 19/03/1998 Cc. (dep. 25/11/1998) Rv. 211908 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Procedimento di prevenzione - Chiamata in correità non riscontrata - Idoneità a giustificare il fatto attribuito al prevenuto - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Nel procedimento di prevenzione gli elementi che sostengono il convincimento del giudice circa l'appartenenza di un soggetto ad una delle associazione criminose di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575 possono essere costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie le quali, ancorché inidonee a dar luogo ad un giudizio di certezza ovvero di elevata probabilità dei fatti, consentano tuttavia di giustificare in termini di normale probabilità l'appartenenza suddetta; ne deriva che ove gli indizi derivino da una chiamata in correità, non è necessario che questa possegga i requisiti indicati dall'art. 192 cod. proc. pen. in quanto, ove non sia "ictu oculi" inattendibile o smentita da elementi contrari, costituisce di per sè un elemento che, se pur incapace di fornire la prova della responsabilità penale del chiamato, è tuttavia idoneo a dimostrare in termini di probabilità il fatto a lui attribuito in sede di prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)