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Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 21/06/1988 (Rv. 459288 - 01)

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - DIVIETO - TRASFERIMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL GODIMENTO, ANCHE PARZIALE, DELLA RES LOCATA - VIOLAZIONE DEL PREDETTO DIVIETO - TITOLO LEGITTIMANTE IL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459288-01

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - DIVIETO - TRASFERIMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL GODIMENTO, ANCHE PARZIALE, DELLA RES LOCATA - VIOLAZIONE DEL PREDETTO DIVIETO - TITOLO LEGITTIMANTE IL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Il divieto pattizio di sublocazione è violato, con il conseguente inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, ogni qualvolta venga trasferito a terzi, da parte del conduttore, il godimento, anche parziale, della res locata, indipendentemente dal titolo che tra conduttore e terzo possa legittimare il trasferimento e, quindi, anche nel caso che il conduttore conferisca il godimento dell'immobile locato ad una società di cui faccia o venga a far parte, pur continuando ad espletare la stessa attività oggetto della sua precedente impresa individuale nell'immobile ove opera, come imprenditore, anche il terzo. (nella specie, la pronuncia di merito aveva escluso l'inadempimento con riguardo al conferimento, da parte del conduttore, del godimento dell'immobile ad una società in nome collettivo - di cui era socio - senza pattuizione del corrispettivo e della durata del rapporto e, quindi, a titolo di comodato precario). (Conf 1095/59; (Conf 3111/55; (Conf 2355/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2293

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)