Sez. 3, Sentenza n. 15763 del 13/12/2000 (Rv. 542627 - 01)
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - DIVIETO | Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Divieto pattizio di sublocazione o di cessione in uso dell'immobile locato - Violazione - Pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento - Gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ. - Ricorrenza - Necessita.
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - DIVIETO
In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, la violazione del divieto pattizio di sublocazione di cui all'art. 1954, comma primo, cod. civ. o di cessione in uso dell'immobile locato ad uso non abitativo in tanto consente la pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1452 cod. civ. in quanto l'inadempimento integrato dalla violazione del patto non abbia, secondo quanto richiesto dalla norma di generale applicazione posta dall'art. 1455 cod. civ., scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, da apprezzarsi dal giudice in base alle circostanze del caso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1594 com. 1, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)