Sez. 3, Sentenza n. 10163 del 01/02/2002 Ud. (dep. 12/03/2002) Rv. 221116 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Integrazione con la motivazione di primo grado - Legittimità - Condizioni - Controllo della Corte di cassazione - Limiti.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di vizio della motivazione, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme; in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)