Sez. 4, Sentenza n. 15227 del 14/02/2008 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 239735 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Integrazione con la motivazione della sentenza di primo grado - Legittimità - Condizioni.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)