Sez. 5, Sentenza n. 14189 del 27/10/2000 (Rv. 541257 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Condono fiscale ex D.L. n. 564 del 1994 - Applicabilità alle liti pendenti - Pronuncia revocatoria - Idoneità a determinare nuova pendenza della lite - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di condono fiscale, per controversie "pendenti", suscettibili di definizione ex art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994, devono intendersi anche quelle già definite con una sentenza in relazione alla quale sia intervenuta una decisione revocatoria, la quale, infatti, cancella il giudicato, e determina una nuova pendenza della causa fino al momento in cui questa viene nuovamente e definitivamente decisa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)