Sez. 1, Sentenza n. 3695 del 31/05/1986 (Rv. 446579 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE - IN GENERE - ATTO A TITOLO ONEROSO CON SQUILIBRIO DELLE PRESTAZIONI IN DANNO DEL FALLITO - CONVENUTO CHE ASSUMA IL CARATTERE SOLO APPARENTE DELLA SPROPORZIONE - ONERE PROBATORIO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE - IN GENERE - ATTO A TITOLO ONEROSO CON SQUILIBRIO DELLE PRESTAZIONI IN DANNO DEL FALLITO - CONVENUTO CHE ASSUMA IL CARATTERE SOLO APPARENTE DELLA SPROPORZIONE - ONERE PROBATORIO.*
Con riguardo ad un'Azione revocatoria fallimentare, ex art. 67 comma primo R.d. 1942 n. 267, per un atto a titolo oneroso concluso con squilibrio delle prestazioni in danno del fallito, il convenuto, che assuma, in via di eccezione, il carattere solo apparente di tale sproporzione, ha l'Onere di dimostrare il versamento di un prezzo superiore a quello risultante dal contratto, ed ove la documentazione all'uopo offerta (nella specie rappresentata da pagamenti cambiari) formi oggetto di contestazione da parte dell'attore quanto alla sua attinenza cronologica e causale al negozio in questione, la relativa prova non si trasferisce a carico dell'attore (che con la detta contestazione non va oltre una mera difesa), ma incombe ancora al convenuto nell'ambito della eccezione originariamente svolta. (V 1798/85, mass n 439740).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)