Sez. 1, Sentenza n. 1798 del 04/03/1985 (Rv. 439740 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - DIMOSTRAZIONE DEL PAGAMENTO SUPERIORE A QUELLO INDICATO NELL'ATTO IMPUGNATO - CONDIZIONI - DATA CERTA DEL DOCUMENTO ANTERIORE AL FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - DIMOSTRAZIONE DEL PAGAMENTO SUPERIORE A QUELLO INDICATO NELL'ATTO IMPUGNATO - CONDIZIONI - DATA CERTA DEL DOCUMENTO ANTERIORE AL FALLIMENTO.*
Il convenuto con Azione revocatoria fallimentare per un atto a titolo oneroso, a causa dell'asserito squilibrio delle prestazioni a danno del fallito, (art. 67 legge fall.) può dimostrare con riferimento a tutti i pagamenti effettuati, di avere versato un corrispettivo effettivo superiore a quello indicato nell'atto impugnato, purché ciò risulti da documento avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 2722 cod. civ. operando, al riguardo, il divieto della prova testimoniale. A tale opponibilità non ostano gli artt. 1415 e 1416 cod. civ. che regolano le sole ipotesi di simulazione assoluta e di simulazione relativa per interposizione fittizia, e la rendono inopponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente, oltre che ai creditori del medesimo che in buona fede abbiano compiuto Atti esecutivi sui beni oggetto del contratto simulato, ma non al curatore fallimentare che non rientra tra i detti terzi. Nè da questi è invocabile il principio dell'apparenza, essendo detto principio operante soltanto in situazioni particolari per evitare un pregiudizio ai terzi in buona fede per effetto di una realtà contrattuale diversa da quella apparente, ma non anche per attribuire una posizione di privilegio. (Conf 6779/81, mass n 417670; (Conf 2039/78, mass n 391396; (Conf 1216/77, mass n 384886; (Conf 2578/77, mass n 386282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)