Sez. 2, Sentenza n. 4119 del 20/06/1986 (Rv. 446906 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - IN GENERE - COMPIMENTO DEGLI ATTI O FATTI INDICATI IN MODO TASSATIVO DALLA LEGGE - NECESSITÀ.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - IN GENERE - COMPIMENTO DEGLI ATTI O FATTI INDICATI IN MODO TASSATIVO DALLA LEGGE - NECESSITÀ.*
La revoca tacita del testamento olografo non è ammessa in via generale potendo essa risultare soltanto dal compimento degli Atti o fatti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano la inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti Disposizioni testamentarie. (nella specie, in applicazione del su riportato principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte d'appello non aveva ammesso la prova orale diretta a dimostrare che il testatore aveva manifestato la volontà di revoca incaricando il coniuge di distruggere lo olografo). (Conf 1405/68, mass n 333039).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 679, Cod. Civ. art. 684
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)