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Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 07/05/1968 (Rv. 333039 - 01)

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - REVOCA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - ESPRESSA -REQUISITI- TESTAMENTO POSTERIORE AD ATTO NOTARILE - TACITA - ESTREMI - FACTA CONCLUDENTIA DELLA VOLONTA DEL TESTATORE.*
Stato
decisa il 1968-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333039-01

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - REVOCA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - ESPRESSA -REQUISITI- TESTAMENTO POSTERIORE AD ATTO NOTARILE - TACITA - ESTREMI - FACTA CONCLUDENTIA DELLA VOLONTA DEL TESTATORE.*

La revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volonta unilaterale e non recettizia diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti Disposizioni testamentarie dello stesso revocante o deve essere contenuta o in un testamento posteriore - tale anche soltanto formalmente - o in un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni. La revoca del testamento, pero, quale Esercizio dell'irrinunciabile ius poenitendi del testatore puo essere manifestata anche in modo tacito. La revoca in Forma tacita non e ammessa in via generale, ma soltanto attraverso il compimento di determinati Atti o fatti tassativi, che implicano necessariamente ed in modo inequivoco (facta concludentia) la volonta del testatore di revocare sue Disposizioni testamentarie precedenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 680

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)