Sez. L, Sentenza n. 453 del 14/01/2003 (Rv. 559687 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Integrazione salariale a favore degli operai agricoli - Requisito della prestazione di 180 giornate lavorative in un anno - Accertamento - Giornate non effettivamente lavorate per una causa di sospensione del rapporto - Computo - Ammissibilità - Condizioni - Versamento dei contributi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
In materia di trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli ai sensi dell'art. 8 della legge n. 457 del 1972, il requisito dello svolgimento della prestazione per oltre 180 giornate lavorative in un anno va verificato tenendo conto di tutte le giornate per le quali sono stati versati i contributi, anche se la prestazione non sia stata resa per la sussistenza di una causa di sospensione del rapporto (nella specie, per malattia).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)