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Sez. L, Sentenza n. 7772 del 18/07/1995 (Rv. 493313 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Integrazione salariale a favore degli operai agricoli - Requisito della prestazione lavorativa per oltre 180 giornate lavorative in un anno - Accertamento - Riferimento all'anno solare - Limiti - Carenza del requisito per cause di sospensione del rapporto fruenti di particolare tutela - Riferimento anche a periodi al di fuori dell'anno solare - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493313-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)

In materia di integrazione salariale a favore degli operai agricoli, il requisito, posto dall'art. 8, terzo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 457, della prestazione lavorativa per oltre 180 giornate lavorative in un anno va di regola verificato con riferimento ad un anno solare. Tuttavia, quando tale requisito occupazionale risulta carente per cause di sospensione del rapporto fruenti di particolare tutela, come il servizio militare ai sensi degli artt. 3 e 52 Cost., il riscontro va operato con riferimento anche a periodi al di fuori dell'anno solare in cui si è verificata la sospensione che dà luogo ad integrazione salariale, purché in stretta connessione temporale con lo stesso. (Nella specie, è stata confermata la sentenza con cui il giudice di merito - rilevato che, per la limitata durata del rapporto, non era applicabile neanche il criterio indicato in circolari dell'INPS del riferimento ai dodici mesi successivi o anteriori al periodo di temporaneo allontanamento dal lavoro e che tuttavia, considerando congiuntamente il semestre anteriore e quello successivo a tale allontanamento, il requisito risultava integrato - aveva ritenuto sussistente il requisito occupazionale per le sospensioni verificatesi nel primo caso dei detti semestri, e non anche per quelle del secondo, cadente in un diverso anno solare, dato che nell'intero arco lavorativo dell'interessato esisteva un numero minimo di giornate lavorative sufficienti per un solo anno).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 52, Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)