Sez. 2, Sentenza n. 21904 del 21/10/2011 (Rv. 619865 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Tariffe professionali - Tariffa degli ingegneri e architetti - Determinazione - Criteri desumibili da atti amministrativi - Mancata osservanza - Violazione di legge - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In tema di determinazione dei compensi sulla base di tariffe professionali (nella specie, tariffa degli ingegneri ed architetti approvata con legge 4 marzo 1958, n. 143), non integra vizio di violazione o falsa applicazione di legge la mancata osservanza dei criteri previsti da una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (nella specie, n. 6979 del 1° dicembre 1969), non essendo quest'ultima una fonte normativa di primo o secondo grado integrativa della legge, ma trattandosi di un atto della P.A. proponente criteri non obbligatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232, Legge 04/03/1958 num. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)