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Sez. 2, Sentenza n. 16505 del 05/08/2005 (Rv. 584166 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Tariffe professionali - Criteri posti da atti amministrativi - Violazione - Impugnazione con ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di circolare ministeriale.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584166-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

In tema di determinazione dei compensi sulla base di tariffe professionali (nel caso, tariffa degli Ingegneri ed Architetti approvata con legge n. 143 del 1949), non integra vizio di violazione o falsa applicazione di legge, censurabile con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ., la mancata osservanza di criteri (nel caso, parametro delle "volumetrie esistenti e di progetto in base alle prescrizioni del P.R.G.") che trovano fonte in atti della P.A. di natura meramente amministrativa (nel caso, art. 8 della Circolare del Ministero LL. PP. n. 6679 del 1° febbraio 1969).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)