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Sez. 3, Ordinanza n. 4300 del 16/02/2024 (Rv. 670322-01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Compravendita - Garanzia per vizi non facilmente riconoscibili - Azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 cod. civ. - Conoscenza dei vizi da parte del venditore - Presunzione a carico dello stesso - Sussistenza - Onere probatorio a carico dell'alienante.
Stato
decisa il 2024-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670322-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa.

Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)